FORMAZIONE ANTINCENDIO IN AZIENDA, NUOVO DECRETO
Il decreto introduce importanti novità circa la Formazione Antincendio in azienda.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2021 il D.M. 2/9/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
–> Le novità
–> Gli addetti antincendio
–> I requisiti dei docenti dei corsi antincendio
Le novità
Il D.M. 2/9/21 rinnova lo storico D.M. del 10 marzo 1998. Quest’ultimo rappresenta infatti il riferimento legislativo che da più di vent’anni viene utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.
In particolare, dalla data di entrata in vigore (cioè dal 29 ottobre 2022) saranno abrogati i seguenti articoli:
- L’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori.
- L’art. 5, inerente la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”.
- L’art. 6, che riguarda la “Designazione degli addetti antincendio”.
- L’art. 7, che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.
Gli addetti antincendio
Tutti gli Addetti Antincendio devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere determinati aggiornamenti. In questa categoria rientrano i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze.
Le principali novità introdotte dal decreto riguardano:
- L’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio.
- Lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1, nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
D’altra parte, il D.M. 2/9/21 specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, cioè in videoconferenza e con l’uso di linguaggi multimediali che consentano l’utilizzo degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti a carattere teorico.
I requisiti dei docenti dei corsi antincendio
A differenza del “vecchio” D.M. 10/3/98, che non precisava alcun requisito per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio, l’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori.
In aggiunta a questo, esso istituisce dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.
In questo modo, il formatore/docente che vorrà tenere i corsi di formazione e aggiornamento dovrà possedere i seguenti requisiti:
Fonti:
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